Cataloghi

Condizioni generali di vendita

Bi.Erre.Di. S.p.A.



Le condizioni generali di contratto BI.ERRE.DI. si applicano ai rapporti contrattuali tra BI.ERRE.DI. ed i suoi Clienti aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti.

Bi.Erre.Di. ha reso conoscibili le Condizioni Generali:

  • Rendendole disponibili in visione o in copia presso la sede e presso ogni filiale di Bi.Erre.Di. e ogni rappresentante autorizzato;
  • Pubblicandole in Internet presso il sito di Bi.Erre.Di. http://www.bierredi.it

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni


1.1. Le Condizioni Generali, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dal Cliente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Bi.Erre.Di. ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.

1.2. DEFINIZIONI:

Bi.Erre.Di.: Bi.Erre.Di. S.p.A. ed i suoi eventuali successori e/o aventi causa;

Cliente: il soggetto che richiede e/o riceve un’Offerta o invia un Ordine a Bi.Erre.Di.

Conferma d’ordine: la comunicazione scritta con cui Bi.Erre.Di. conferma al Cliente l’accettazione dell’Ordine, perfezionando con ciò il Contratto;

Condizioni: le presenti Condizioni Generali di Contratto;

Contratto: l’insieme delle disposizioni delle Condizioni, dell’Ordine e della Conferma d’Ordine.

Fornitura: l’oggetto complessivo della Conferma d’Ordine;

Offerta: il documento che Bi.Erre.Di. sottopone al Cliente al fine di verificare la disponibilità dello stesso ad effettuare un Ordine;

Ordine: il documento (ed i relativi allegati) sottoscritto dal Cliente ed inviato per l’accettazione di Bi.Erre.Di. con il Cliente richiede a Bi.Erre.Di. la fornitura di Prodotti;

Parte: il Cliente e/o Bi.Erre.Di.;

Parti: il Cliente e Bi.Erre.Di.;

Prezzo: il corrispettivo indicato nella conferma d’ordine;

Prodotto: il bene specificato nella Conferma d’Ordine.

Art. 2 Formazione del contratto

2.1. Salvo specifici accordi, la conferma d’ordine da parte di Bi.Erre.Di. a seguito di Ordine del Cliente, anche a seguito di Offerta, rappresenta un contratto separato, legalmente indipendente dagli altri e comporta l’applicazione delle Condizioni.

2.2. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Bi.Erre.Di. non sono impegnative e vincolanti per quest’ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa Bi.Erre.Di.

2.3. In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, quelle contenute nella Conferma d'Ordine e nelle Condizioni prevalgono su quelle contenute nell'Ordine e quelle contenute nella Conferma d'Ordine prevalgono su quelle delle
Condizioni.

2.4. Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente non espressamente accettate da Bi.Erre.Di., quand'anche riportate nell'Ordine, non saranno in ogni caso applicabili. L'offerta di Bi.Erre.Di. ha valore soltanto se inviata per iscritto e per il periodo indicato sull'Offerta.

2.5. Il contratto è perfezionato tra le parti quando Bi.Erre.Di., dopo ricevimento dell'Ordine, avrà comunicato per iscritto al Cliente l'accettazione dello stesso. Il cliente non appena in possesso della conferma d'ordine di Bi.Erre.Di. dovrà controllare tutti i dati in essa contenuti; gli stessi si intendono accettati dal Cliente qualora non vengano immediatamente contestati per iscritto dallo stesso.

2.6. Il materiale non espressamente descritto nella conferma d'ordine sarà fatturato a parte.

2.7. Ciascuna parte può comunicare con l’altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, avente piena validità contrattuale tra le parti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. Il codice di identificazione contenuto nel documento elettronico, anche se diverso dalla firma digitale, sarà sufficiente per l’identificazione del mittente e l’autenticità del documento. In particolare, le parti espressamente concordano che l’ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 3 Dati tecnici e documenti inerenti alla fornitura

3.1. I pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati relativi ai Prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da Bi.Erre.Di. hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d’ordine.

Art. 4 Prezzi – Pagamenti

4.1. I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento della conferma d’ordine da parte di Bi.Erre.Di.

4.2. I prezzi dei Prodotti s’intendono sempre Franco Vettore (FCA Incoterms 2010), fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti.

4.3. I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nella conferma d’ordine.

4.4. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Bi.Erre.Di. il diritto di:
a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Bi.Erre.Di. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Bi.Erre.Di. diventa
immediatamente esigibile. Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. Il Cliente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di Bi.Erre.Di.

Art. 5 Riserva di Proprietà

5.1. I prodotti consegnati restano di proprietà di Bi.Erre.Di. sino al momento del completo pagamento.

Art. 6 Consegna

6.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende Franco Vettore ( FCA Incoterms 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Bi.Erre.Di. per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.

6.2. Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e Bi.Erre.Di. potrà ritardare le consegne fino a quando il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.

6.3. Sulle quantità consegnate il Cliente riconosce a Bi.Erre.Di. le tolleranze d'uso.

Art. 7 Ritardi giustificabili

7.1. Bi.Erre.Di. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
b) azioni (od omissioni) del Cliente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a Bi.Erre.Di. per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente;
d) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti.

7.2. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, Bi.Erre.Di. provvederà a comunicarla al Cliente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di Bi.Erre.Di. è causato da azioni od omissioni
del Cliente, Bi.Erre.Di. avrà inoltre diritto ad un'equa revisione del prezzo.

Art. 8 Risarcimento danni

8.1. La responsabilità di Bi.Erre.Di., sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. In nessun caso Bi.Erre.Di. potrà essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario associato, per reclami del Cliente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.

Art. 9 Riservatezza

9.1. Il Cliente acconsente a (i) trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione ricevuti e/o appresi da Bi.Erre.Di. come riservati, a (ii) limitare l’utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione del contratto. Le informazioni/documentazione riservate non potranno essere riprodotte senza previo accordo scritto di Bi.Erre.Di., e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di Bi.Erre.Di.

9.2. Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del Cliente, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in possesso del Cliente prima che le ricevesse da Bi.Erre.Di.
o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto il Cliente relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione scritta di Bi.Erre.Di.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

10.1. Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.

10.2. Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Genova.

Genova, addì 1 gennaio 2016

Il Cliente


......................................................
[data, timbro e firma]

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. si accettano e si approvano specificatamente i seguenti articoli:

  • Art. 4.4. (facoltà di sospensione della fornitura, facoltà di richiesta di pagamento anticipato, interessi moratori, obbligo di pagamento prima di sollevare eccezioni, rinuncia alla compe4nsazione con crediti)
  • Art. 6.1. (rinuncia a contestare la responsabilità in caso di anticipata o ritardata consegna)
  • Art. 7 (ritardi giustificabili)
  • Art. 8 (risarcimento danni)
  • Art. 10 (foro esclusivo)

Il Cliente

......................................................
[data, timbro e firma]